Legge federale
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Art. 896
II. Durata delle funzioni 1 Gli amministratori sono eletti per non più di quattro anni, ma, salvo disposizione contraria dello statuto, sono rieleggibili. 2 Le disposizioni riguardanti la durata delle funzioni dell’amministrazione nella società anonima sono applicabili alle società mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione. |