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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 896
II. Durata delle funzioni
1 Gli amministratori sono eletti per non più di quattro anni, ma, salvo disposizione contraria dello statuto, sono rieleggibili.
2 Le disposizioni riguardanti la durata delle funzioni dell’amministrazione nella società anonima sono applicabili alle società mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione.