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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)

Art. 897

III. Co­mi­ta­ti

 

Lo sta­tu­to può de­le­ga­re una par­te dei do­ve­ri e dei po­te­ri dell’am­mi­ni­stra­zio­ne ad uno o più co­mi­ta­ti no­mi­na­ti da es­sa.