Legge federale
|
Art. 904
VI. Restituzione di somme riscosse 1 Nel fallimento della società, gli amministratori sono tenuti verso i creditori sociali a restituire tutte le somme che nei tre ultimi anni precedenti immediatamente la dichiarazione di fallimento hanno riscosso come partecipazione all’avanzo netto o sotto altra denominazione, in quanto siffatte somme eccedano il compenso giustificato da prestazioni ed in quanto esse non si sarebbero dovute distribuire se il bilancio fosse stato allestito con prudente criterio. 2 La restituzione è esclusa in quanto non possa essere richiesta secondo le norme sull’indebito arricchimento. 3 Il giudice decide con libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze. |