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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 915
E. Assunzione da parte d’una corporazione di diritto pubblico
1 Qualora il patrimonio di una società cooperativa sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da un distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente esclusa col consenso dell’assemblea generale.
2 La deliberazione dell’assemblea generale dev’essere presa in conformità delle norme riguardanti lo scioglimento e dev’essere notificata all’ufficio del registro di commercio.
3 Con l’iscrizione di tale deliberazione il trasferimento dell’attivo e del passivo della società è compiuto e la ditta sociale dev’essere cancellata.