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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)

Art. 94

c. Di­rit­to a ri­ti­ra­re la co­sa

 

1 Il de­bi­to­re può ri­ti­ra­re la co­sa de­po­si­ta­ta fin­ché il cre­di­to­re non ab­bia di­chia­ra­to di ac­cet­tar­la, o il de­po­si­to non ab­bia avu­to per con­se­guen­za l’estin­zio­ne di un di­rit­to di pe­gno.

2 Col ri­ti­ro del de­po­si­to ri­na­sce il cre­di­to con tut­ti i suoi ac­ces­so­ri.