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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 941
I. Emolumenti
1 Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.
2 Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare:
1.
la base di calcolo degli emolumenti;
2.
la rinuncia alla riscossione degli emolumenti;
3.
la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti;
4.
l’esigibilità, la fatturazione e l’anticipo di emolumenti;
5.
la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti;
6.
la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione.
3 Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.