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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 957a
B. Contabilità
1 La contabilità costituisce la base della presentazione dei conti. Registra le operazioni e gli altri eventi necessari per esporre la situazione patrimoniale e finanziaria nonché i risultati d’esercizio dell’impresa (situazione economica).
2 La contabilità rispetta i principi della tenuta regolare dei conti. Vanno segnatamente rispettati i principi seguenti:
1.
la registrazione completa, fedele e sistematica delle operazioni e degli altri eventi;
2.
la prova documentata delle singole registrazioni contabili;
3.
la chiarezza;
4.
l’adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
5.
la verificabilità.
3 Sono considerati documenti contabili i documenti scritti, redatti su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, necessari per ricostruire un’operazione o un evento oggetto di una registrazione contabile.
4 La contabilità è tenuta in moneta svizzera o nella moneta più importante per l’attività dell’impresa.
5 La contabilità è tenuta in una delle lingue nazionali o in inglese. Può essere tenuta su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga.