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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 963
A. Obbligo di allestimento
1 La persona giuridica soggetta all’obbligo di presentare i conti che controlla una o più imprese soggette al medesimo obbligo deve includere nella relazione sulla gestione un conto annuale consolidato concernente l’insieme delle imprese controllate (conto di gruppo).
2 Una persona giuridica controlla un’altra impresa se:
1.
dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell’organo supremo;
2.
ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; o
3.
può esercitare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.
3 La norma contabile riconosciuta di cui all’articolo 963b può definire la cerchia delle imprese da consolidare.
4 Le associazioni, le fondazioni e le società cooperative possono delegare l’obbligo di allestire il conto di gruppo a un’impresa controllata, purché quest’ultima, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riunisca sotto una direzione unica le altre imprese e comprovi di esercitare effettivamente tale controllo.