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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)

Art. 974

A. No­zio­ne

 

Un ti­to­lo di cre­di­to si con­si­de­ra no­mi­na­ti­vo quan­do è in­te­sta­to a una per­so­na de­ter­mi­na­ta, non è emes­so all’or­di­ne e non è dal­la leg­ge di­chia­ra­to ti­to­lo all’or­di­ne.