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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)

Art. 998

8. Fir­ma sen­za po­te­ri

 

Chi ap­po­ne la fir­ma sul­la cam­bia­le qua­le rap­pre­sen­tan­te di una per­so­na per la qua­le non ha il po­te­re di agi­re, è ob­bli­ga­to cam­bia­ria­men­te co­me se aves­se fir­ma­to in pro­prio, e, se ha pa­ga­to, ha gli stes­si di­rit­ti che avreb­be avu­to il pre­te­so rap­pre­sen­ta­to. La stes­sa di­spo­si­zio­ne si ap­pli­ca al rap­pre­sen­tan­te che ab­bia ec­ce­du­to i suoi po­te­ri.