1 La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:
- 1.51
- per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
- 2.52
- per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché lo stesso è efficace;
- 3.
- per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio;
- 3bis.53
- per i crediti fra i partner durante l’unione domestica registrata;
- 4.54
- per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro;
- 5.
- finché il debitore abbia l’usufrutto del credito;
- 6.55
- finché sia impossibile, per motivi oggettivi, far valere il credito davanti a un tribunale;
- 7.56
- per i crediti dell’ereditando o contro lo stesso, durante la procedura d’inventario;
- 8.57
- durante trattative transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto.
2 Allo spirare del giorno in cui cessano siffatti rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue.
3 Sono riservate le disposizioni speciali delle leggi sull’esecuzione e sul fallimento.
51 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20154299; FF 2014 489).
52 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
53 Introdotto dall’all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
54Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 5 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.
55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
56 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
57 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).