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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)

Art. 13961

V. Pre­scri­zio­ne del di­rit­to di re­gres­so

 

Quan­do più de­bi­to­ri sia­no re­spon­sa­bi­li so­li­dal­men­te, il di­rit­to di re­gres­so del de­bi­to­re che ha sod­di­sfat­to il cre­di­to­re si pre­scri­ve in tre an­ni dal gior­no in cui il de­bi­to­re ha sod­di­sfat­to il cre­di­to­re e gli è no­to il con­de­bi­to­re.

61 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I del­la LF del 15 giu. 2018 (Re­vi­sio­ne del­la di­sci­pli­na del­la pre­scri­zio­ne), in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).