Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 157
III. Condizione inammissibile
La condizione diretta allo scopo di promuovere un atto od una omissione illecita o contraria ai buoni costumi rende nulla l’obbligazione che ne dipende.