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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 161
2. Rapporto fra la pena ed il danno
1 La pena convenzionale è dovuta sebbene non sia derivato alcun danno al creditore.
2 Se il danno eccede l’ammontare della pena, il creditore può richiedere il maggior importo solo in quanto provi la colpa del debitore.