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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 163
II. Ammontare, nullità e riduzione della pena
1 L’ammontare della pena convenzionale è lasciato all’arbitrio delle parti.
2 Essa non può essere richiesta quando sia diretta a convalidare una promessa illecita od immorale, come pure, salvo patto contrario, quando l’adempimento sia diventato impossibile per una circostanza di cui il debitore non è responsabile.
3 Il giudice deve ridurre secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive.