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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)

Art. 165

b. For­ma del con­trat­to

 

1 Per la va­li­di­tà del­la ces­sio­ne si ri­chie­de la for­ma scrit­ta.

2 Non è ri­chie­sta al­cu­na for­ma per la pro­mes­sa di sti­pu­la­re una ces­sio­ne.