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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 186
C. Riserva della legislazione cantonale
È riservato alla legislazione cantonale di restringere od escludere l’azione per i crediti dipendenti dalla vendita al minuto di bevande spiritose, compresi i crediti d’osteria.