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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)

Art. 191

b. Ob­bli­go del ri­sar­ci­men­to e cal­co­lo del dan­no

 

1 Se il ven­di­to­re non adem­pie la sua pre­sta­zio­ne con­trat­tua­le, de­ve ri­sar­ci­re il dan­no che ne de­ri­va al com­pra­to­re.

2 Nei rap­por­ti com­mer­cia­li il com­pra­to­re può pre­ten­de­re co­me dan­no la dif­fe­ren­za tra il prez­zo con­ve­nu­to ed il prez­zo al qua­le ha ac­qui­sta­to di buo­na fe­de un’al­tra co­sa in so­sti­tu­zio­ne di quel­la che non gli fu con­se­gna­ta.

3 Trat­tan­do­si di mer­ci che han­no un prez­zo di bor­sa o di mer­ca­to egli può pre­ten­de­re co­me dan­no, sen­za pro­cu­rar­si la co­sa in so­sti­tu­zio­ne, la dif­fe­ren­za fra il prez­zo con­ve­nu­to e quel­lo di bor­sa o di mer­ca­to al gior­no dell’adem­pi­men­to.