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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 198
b. Nel commercio del bestiame
Nel commercio del bestiame (cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali) l’obbligo della garanzia esiste solo in quanto il venditore l’abbia assunto per iscritto o abbia intenzionalmente ingannato il compratore.