Legge federale
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Art. 225
III. Esame presso il compratore 1 Quando la cosa sia stata consegnata al compratore prima della prova o dell’esame, la vendita si ritiene approvata, se egli non dichiari di rifiutare la cosa o non la restituisca nel termine pattuito o fissato dall’uso, o in difetto di termine, subito dopo la diffida del venditore. 2 La vendita ritiensi pure approvata, quando il compratore paghi senza riserva l’intero prezzo o parte del medesimo, o disponga della cosa diversamente da ciò che è necessario per la prova o l’esame. |