Legge federale
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Art. 240
B. Capacità I. Del donatore 1 Chi ha l’esercizio dei diritti civili può disporre dei propri beni a titolo di donazione, entro i limiti che gli sono imposti dal regime dei beni matrimoniali o dal diritto successorio. 2 I beni dell’incapace possono essere donati solamente per effettuare regali d’uso. È fatta salva la responsabilità del rappresentante legale.96 3 ...97 96 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). 97 Abrogato dall’all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). |