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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 242
C. Costituzione della donazione
I. Donazione manuale
1 La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario.
2 Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l’iscrizione nel registro fondiario.
3 L’iscrizione dev’essere fondata sopra una valida promessa di donazione.