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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 249
F. Annullamento della donazione
I. Ripetizione dei beni donati
Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito:
1.
quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata;
2.
quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo;
3.
quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione.