Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 259b
2. Eliminazione del difetto
a. Principio
Se il locatore è a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il conduttore può:
a.
recedere senza preavviso dal contratto, quando il difetto esclude o pregiudica notevolmente l’idoneità dell’immobile all’uso cui è destinato o, trattandosi di cosa mobile, ne diminuisce tale idoneità;
b.
farlo eliminare a spese del locatore, quando il difetto pregiudica l’idoneità della cosa all’uso cui è destinata, pur non pregiudicandola notevolmente.