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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 260
H. Migliorie e modificazioni
I. Da parte del locatore
1 Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte al conduttore e sempreché non sia già stata data disdetta.
2 Nell’esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi del conduttore; sono salve eventuali pretese del conduttore di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni (art. 259e).