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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 261b
III. Annotazione nel registro fondiario
1 Nella locazione di fondi, le parti possono convenire l’annotazione del contratto nel registro fondiario.
2 Questa annotazione ha l’effetto d’obbligare ogni nuovo proprietario a lasciare al conduttore l’uso del fondo a norma del contratto.