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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)

Art. 269c

C. Pi­gio­ni sca­la­ri

 

La pat­tui­zio­ne di pi­gio­ni sog­get­te a un de­ter­mi­na­to au­men­to pe­rio­di­co è va­li­da sol­tan­to se:

a.
la lo­ca­zio­ne è con­clu­sa per tre an­ni al­me­no;
b.
la pi­gio­ne è au­men­ta­ta una vol­ta all’an­no al mas­si­mo; e
c.
l’au­men­to è fis­sa­to in fran­chi.