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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 277
B. Inventario
Se l’affitto comprende attrezzi, bestiame o provvigioni (scorte), ciascuna delle parti deve rilasciare all’altra un esatto inventario con la propria firma e partecipare ad una stima comune di tali oggetti.