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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 278
C. Obblighi del locatore
I. Consegna della cosa
1 Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’utilizzazione e allo sfruttamento cui è destinata.
2 Se alla fine dell’affitto precedente è stato steso un processo verbale sullo stato della cosa, il locatore deve darne visione al nuovo affittuario, a sua domanda, al momento della consegna della cosa.
3 L’affittuario può altresì chiedere che gli sia comunicato l’ammontare del fitto del precedente contratto.