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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 289a
II. Da parte dell’affittuario
1 Senza il consenso scritto del locatore l’affittuario non può:
a.
introdurre nel governo della cosa un cambiamento che possa assumere un’importanza essenziale oltre la durata dell’affitto;
b.
intraprendere lavori di miglioria o modificazione che oltrepassino la manutenzione ordinaria della cosa.
2 Il locatore, se ha consentito, può esigere il ripristino dello stato anteriore soltanto se pattuito per scritto.
3 Se il locatore non ha consentito per scritto a un cambiamento a’ sensi del capoverso 1 lettera a e l’affittuario non ha ripristinato lo stato anteriore entro congruo termine, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d’abitazione e commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.