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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 299b
III. Sostituzione degli oggetti inventariati
1 Se all’atto della consegna fu fatta la stima degli oggetti inventariati, l’affittuario, alla fine dell’affitto, deve restituirli della medesima specie e valore di quelli ricevuti o risarcire la differenza di prezzo.
2 L’affittuario non è tenuto al risarcimento se prova che gli oggetti mancanti sono periti per colpa del locatore o per forza maggiore.
3 L’affittuario può chiedere rifusione del maggior valore che derivi dalle sue spese e dal suo lavoro.