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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)

Art. 31

IV. Ra­ti­fi­ca del con­trat­to vi­zia­to

 

1 Il con­trat­to vi­zia­to da er­ro­re, do­lo o ti­mo­re si con­si­de­ra ra­ti­fi­ca­to, se, nel ter­mi­ne di un an­no, la par­te per la qua­le non è ob­bli­ga­to­rio non ab­bia no­ti­fi­ca­to all’al­tra, che es­sa non in­ten­de man­te­ner­lo o non ab­bia chie­sto la re­sti­tu­zio­ne del­la fat­ta pre­sta­zio­ne.

2 Il ter­mi­ne de­cor­re nel ca­so di er­ro­re o di do­lo dal mo­men­to in cui fu­ro­no sco­per­ti, e, nel ca­so di ti­mo­re, dal mo­men­to in cui è ces­sa­to.

3 La ra­ti­fi­ca di un con­trat­to vi­zia­to da do­lo o ti­mo­re non esclu­de per sé stes­sa l’azio­ne pel ri­sar­ci­men­to del dan­no.