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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 321b
III. Rendiconto e restituzione
1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest’ultimo da terzi nell’esercizio dell’attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2 Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell’esercizio dell’attività contrattuale.