1 La previdenza inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro e termina il giorno in cui il lavoratore lascia l’istituzione di previdenza.
2 Il lavoratore, tuttavia, beneficia della protezione di previdenza contro il rischio morte e invalidità fino alla conclusione di un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo durante un mese.
3 L’istituzione di previdenza può esigere dall’assicurato contributi di rischio per la previdenza mantenuta dopo la fine del rapporto di previdenza.
150Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).