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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 62
A. Condizioni
I. In genere
1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell’altrui patrimonio, è tenuto a restituire l’arricchimento.
2 Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere.