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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 69
II. Oggetto dell’adempimento
1. Pagamento parziale
1 Il creditore non è obbligato a ricevere un pagamento parziale, quando l’intero credito sia liquido ed esigibile.
2 Ove il creditore consenta a ricevere un pagamento parziale il debitore non può rifiutare il pagamento della parte che riconosce dovuta.