3. Iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e diritto di proposta
1 Possono chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:
1.
lo 0,5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
2.
il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre società.
2 Alle stesse condizioni, gli azionisti possono chiedere che nella convocazione dell’assemblea generale siano inserite proposte relative agli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
3 Gli azionisti possono corredare di una breve motivazione le richieste di iscrizione di oggetti all’ordine del giorno o le proposte. La motivazione deve essere riportata nella convocazione dell’assemblea generale.
4 Se il consiglio d’amministrazione non dà seguito a una domanda, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare l’iscrizione degli oggetti all’ordine del giorno o l’inserimento delle proposte e delle relative motivazioni nella convocazione dell’assemblea generale.
5 Nell’assemblea generale ogni azionista può presentare proposte concernenti gli oggetti all’ordine del giorno.
533 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).