1 Il consiglio d’amministrazione comunica agli azionisti la convocazione dell’assemblea generale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
2 Nella convocazione sono indicati:
1.
la data, l’ora d’inizio, la forma e il luogo dell’assemblea generale;
2.
gli oggetti all’ordine del giorno;
3.
le proposte del consiglio d’amministrazione e, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, una breve motivazione delle stesse;
4.
se del caso, le proposte degli azionisti corredate di una breve motivazione;
5.
se del caso, il nome e l’indirizzo del rappresentante indipendente.
3 Il consiglio d’amministrazione provvede affinché gli oggetti all’ordine del giorno rispettino il principio dell’unità della materia e fornisce all’assemblea generale tutte le informazioni necessarie ai fini delle deliberazioni.
4 Nella convocazione il consiglio d’amministrazione può presentare sommariamente gli oggetti all’ordine del giorno se mette a disposizione degli azionisti informazioni complementari secondo altre modalità.
534Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).