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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 706
VII. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea generale
1. Legittimazione e motivi
1 Il consiglio d’amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell’assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l’azione è diretta contro la società.
2 Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che:
1.
sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto;
2.
sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti;
3.
provocano per gli azionisti un’ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società;
4.
sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti.558