1 Le decisioni del consiglio d’amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto.
2 Il consiglio d’amministrazione può prendere le sue decisioni:
1.
nell’ambito di una seduta in un luogo di riunione;
2.
avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici in applicazione analogica degli articoli 701c–701e;
3.
in forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, sempre che un membro non abbia chiesto la discussione orale. Se la decisione è presa per via elettronica la firma non è necessaria, a meno che il consiglio d’amministrazione non abbia disposto altrimenti per scritto.575
3 Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale; questo è firmato dal presidente e dall’estensore.576
574Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
575 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
576 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).