VII. Rischio d’insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti
1. Rischio d’insolvenza
1 Il consiglio d’amministrazione sorveglia la solvibilità della società.
2 Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d’amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l’adozione all’assemblea generale qualora siano di competenza di quest’ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria.
3 Il consiglio d’amministrazione interviene con la dovuta sollecitudine.
601Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).