1 Se sussiste fondato timore che i debiti della società non siano più coperti dagli attivi, il consiglio d’amministrazione allestisce immediatamente due conti intermedi stimando rispettivamente i beni secondo il valore d’esercizio e secondo il valore di alienazione. Si può rinunciare alla stesura del conto intermedio al valore di alienazione se vi è motivo di presumere la continuazione dell’attività e se dal conto intermedio al valore d’esercizio non risulta un’eccedenza di debiti. Se non vi è motivo di presumere la continuazione dell’attività, è sufficiente stilare il conto intermedio secondo il valore di alienazione.
2 Il consiglio d’amministrazione fa verificare i conti intermedi dall’ufficio di revisione o, ove non ve ne sia alcuno, nomina un revisore abilitato a cui affidare la verifica.
3 Se da entrambi i conti intermedi risulta che la società ha un’eccedenza di debiti, il consiglio d’amministrazione ne dà avviso al giudice. Questi dichiara il fallimento o procede secondo l’articolo 173a della legge federale dell’11 aprile 1889604 sulla esecuzione e sul fallimento.
4 L’avviso al giudice può essere omesso:
- 1.
- se determinati creditori della società accettano di concedere una dilazione e di essere retrocessi a un grado posteriore a tutti gli altri creditori per crediti di importo almeno pari all’eccedenza dei debiti, a condizione che la retrocessione si estenda all’importo dovuto e agli interessi maturati durante l’eccedenza dei debiti; o
- 2.
- fintanto che vi sono fondate prospettive di eliminare l’eccedenza dei debiti entro un termine adeguato, ma al più tardi 90 giorni dopo la presentazione dei conti intermedi, e di non compromettere ulteriormente il soddisfacimento dei crediti.
5 Se la società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori relativi alla verifica limitata incombono al revisore abilitato.
6 Il consiglio d’amministrazione, l’ufficio di revisione o il revisore abilitato intervengono con la dovuta sollecitudine.