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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 726
VIII. Revoca e sospensione
1 Il consiglio d’amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da esso nominati.
2 Esso può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e mandatari nominati dall’assemblea generale, convocando immediatamente quest’ultima.
3 Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio.