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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 728b
b. Relazione di revisione
1 L’ufficio di revisione presenta al consiglio d’amministrazione una relazione completa con le sue constatazioni circa il rendiconto e il sistema di controllo interno, nonché circa l’esecuzione e il risultato della revisione.
2 L’ufficio di revisione presenta all’assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene:
1.
un parere sul risultato della verifica;
2.
indicazioni sull’indipendenza;
3.
indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali;
4.
una raccomandazione circa l’approvazione, con o senza riserve, del conto annuale e del conto di gruppo oppure circa il loro rinvio al consiglio d’amministrazione.
3 Le due relazioni devono essere firmate dalla persona che ha diretto la revisione.