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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 729a
2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione
a. Oggetto e portata della verifica
1 L’ufficio di revisione verifica se vi siano fatti dai quali si deve dedurre che:
1.
il conto annuale non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto;
2.
la proposta del consiglio d’amministrazione all’assemblea generale sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.
2 La verifica si limita a interrogazioni, ad atti di verifica analitici e ad adeguate verifiche di dettaglio.
3 La gestione del consiglio d’amministrazione non è oggetto della verifica da parte dell’ufficio di revisione.