Legge federale
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Art. 733
B. Comitato di retribuzione 1 L’assemblea generale nomina individualmente i membri del comitato di retribuzione. 2 È eleggibile soltanto chi è membro del consiglio d’amministrazione. 3 Il mandato termina alla fine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. 4 Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d’amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione. 5 Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione. |