Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 734d
V. Diritti di partecipazione e opzioni su tali diritti
Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati i diritti di partecipazione alla società e le opzioni su tali diritti di ciascun membro attuale del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, e delle persone a lui vicine, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.