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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 735a
II. Importo aggiuntivo per la direzione
1 Nel caso in cui l’assemblea generale voti a titolo prospettivo sulle retribuzioni della direzione, lo statuto può prevedere un importo aggiuntivo per le retribuzioni dei membri della direzione nominati dopo il voto.
2 L’importo aggiuntivo può essere utilizzato soltanto se l’importo totale deciso dall’assemblea generale per le retribuzioni della direzione non è sufficiente per retribuire il nuovo membro fino al successivo voto dell’assemblea generale.
3 L’assemblea generale non vota sull’importo aggiuntivo utilizzato.