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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 735d
II. Nel gruppo
Sono vietate le retribuzioni a membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, o a persone loro vicine, per attività presso imprese controllate dalla società, se tali retribuzioni:
1.
sarebbero vietate se fossero corrisposte direttamente dalla società;
2.
non sono previste nello statuto; o
3.
non sono state approvate dall’assemblea generale della società.